Ricorsi
Procedimenti
Orari:
Aperto: 9-13 / 15-19
Sabato e Domenica chiuso
Soci Fondatori:
Avv. Marco Noferi
Avv. Alessandro Tarducci
Avv. Marco Antonio Vallini
Ritieni di aver subito un pregiudizio dall’eccessiva durata del tuo processo?
La Legge Pinto ti consente di ottenere un’equa riparazione per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della lunghezza del procedimento giudiziale che ti ha visto protagonista.
La vigente normativa (art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 e successive modif.) considera rispettato il “termine ragionevole” se il processo non eccede la durata di:
- 3 anni per il primo grado di giudizio;
- 2 anni per il secondo grado di giudizio;
- 1 anno per il giudizio in Cassazione;
- 3 anni per il processo di esecuzione;
- 6 anni per le procedure concorsuali;
- 1 anno per il giudizio di equa riparazione ex Legge n. 89/2001.
La domanda deve essere promossa tramite ricorso, che deve essere presentato da parte della persona che ha subito il danno assistita da un legale munito di procura speciale, al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.
Laddove accolto il ricorso il giudice potrà , a titolo di equa riparazione, prevedere un risarcimento non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ogni anno, o per ogni frazione ultrasemestrale di anno, in cui il processo abbia ecceduto la durata ragionevole.
È possibile che, in alcuni casi, sia previsto un risarcimento minore o maggiore che non superi, però, il valore della controversia o del diritto accertato dal giudice se inferiore.
Se credi quindi di aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale dall’eccessiva durata di un processo, invia una email all’indirizzo tarducci@cnttv.it o fontana@cnttv.it.
Riceverai una risposta nel più breve tempo possibile.